Art. 2.

      1. Lo Stato sostiene, nel rispetto dei compiti e delle funzioni assegnati in materia alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, l'attività delle università della terza età. A tale fine, alle università della terza età sono estese le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.